Riportiamo un parere
del legale della Fnsi, avvocato Bruno
Del Vecchio, sull’ agibilità sindacale negli Uffici stampa.La nota è scaricabile dal sito della FNSI
All’interno degli Uffici Stampa delle Pubbliche
Amministrazioni, anche in virtù di quanto disposto dalla legge n. 150 del 2000
e delle relative attuazioni regolamentari, lavorano giornalisti professionisti
e pubblicisti ai quali, in alcuni casi, viene applicato il contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore giornalistico (CNLG), mentre in altri casi
viene loro applicata la contrattazione collettiva di settore prevista per tutti
gli altri dipendenti.
Per i giornalisti a cui non viene applicato il CNLG si
pone il problema della c.d. agibilità sindacale. In altri termini – e la
questione viene spesso sollevata in materia di permessi sindacali – le
Amministrazioni non riconoscono al dirigente sindacale giornalista le medesime
prerogative ed i medesimi diritti riconosciuti ai dirigenti sindacali non
giornalisti.
La questione è indubbiamente complessa; ma è comunque
possibile delineare un quadro normativo di riferimento sufficientemente chiaro
in attesa della contrattazione collettiva per i giornalisti prevista dalla
citata legge n. 150 del 2000.
Con l’intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150,
dedicata alla “disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”, il legislatore nel disporre all’art. 9,
comma 1, che «Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in forma
associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa», apre all’autonomia
sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che «negli uffici stampa
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione,
con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti».
Nonostante le continue richieste della FNSI, l’Aran
non procedeva alle trattative e la medesima FNSI si vedeva costretta ad agire
in giudizio. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005
(passata in giudicato), dichiarava quindi “il diritto della FNSI a
partecipare alle trattative relative all’individuazione ed alla
regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche
amministrazioni…”. Un diritto che prescinde – motiva il Tribunale – dai
limiti numerici posti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (dettati in
materia di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego), in quanto l’art.
9 della legge n. 150 del 2000, deve considerarsi una norma speciale.
Anche dopo l’intervento del Tribunale (sono passati
oltre sei anni), ancora oggi non è stato possibile addivenire alla stipulazione
del contratto, per ragioni che debbono esclusivamente rinvenirsi in una mancata
volontà “datoriale”.
Il problema dell’agibilità sindacale dei giornalisti,
laddove non è applicato il CNLG (se quest’ultimo è applicato, non possono
sorgere dubbi anche sull’applicazione della relativa normativa sindacale)
quindi persiste e sovente le Amministrazioni pongono dei “paletti” che però,
come prima accennato, non hanno ragione d’essere ad una attenta lettura della
normativa.
Si può partire, in primis, dalla sentenza
del Tribunale di Roma, prima richiamata.
L’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede il
diritto a permessi, aspettative e distacchi sindacali alle Associazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
Ora, non ci sono dubbi che la FNSI (e per essa i suoi
dirigenti, nonché i dirigenti delle Associazioni territoriali federate) è ammessa
alla contrattazione collettiva del pubblico impiego. Ciò è disposto
espressamente dal citato articolo 9 della legge n. 150 del 2000 ed il Tribunale
di Roma lo ha definitivamente - e senza più possibilità di contestazione - riconosciuto.
Ne consegue, quindi, che tutti i diritti sindacali
riconosciuti dalla normativa (con particolare riferimento a quanto disciplinato
dal D.Lgs. n. 165 del 2001), spettano anche ai dirigenti sindacali dei
giornalisti, al pari degli altri dirigenti.
Quanto ora illustrato assorbe ogni questione. Ma vi
sono ulteriori elementi da considerare.
Per espressa disposizione legislativa (art. 51, D.Lgs.
n. 165 del 2001) la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) si
applica alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei
dipendenti; quindi, si applica in ogni caso.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1,
della Costituzione, che riconosce la piena libertà dell’organizzazione
sindacale, e dall’art. 14 dello Statuto dei lavoratori, il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale
è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, a
prescindere quindi dalla contrattazione collettiva applicata e dalla
costituzione di rappresentanze sindacali interne.
E’ stato infatti ritenuto che in virtù del richiamato
art. 14 dello Statuto dei lavoratori, qualsiasi associazione sindacale, anche
se nell’unità produttiva non ha applicato il proprio contratto collettivo e,
quindi, non vi sono propri dirigenti appartenenti a un sindacato firmatario,
ha il diritto alla concertazione, al proselitismo, alla promozione di mezzi di
lotta, quale lo sciopero, all’informazione (può, ad esempio, chiedere al datore
di lavoro incontri per essere informata e discutere sull’organizzazione del
lavoro), alla contrattazione aziendale. E’ stato finanche riconosciuto alle
associazioni sindacali che non hanno rappresentanze aziendali (oggi,
rappresentanze unitarie) e, quindi, alle associazioni che non hanno un
contratto collettivo applicato, il diritto di riscuotere i contribuiti degli
iscritti mediante ritenuta da parte del datore di lavoro (Cass. 6 giugno
1986, n. 3778; Pretura Milano 30 aprile 1992 in Orientamenti di Giurisprudenza
del lavoro, 1992, 535).
E se tutti questi diritti vengono violati, è possibile
il ricorso all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, al fine di reprimere
giudizialmente il comportamento antisindacale.
E’ necessario quindi distinguere.
Nel pubblico impiego, vi sono dei diritti sindacali
che spettano, per espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001 e
nello Statuto dei lavoratori, a chi è ammesso alla contrattazione
collettiva (convocazione di assemblee, referendum, affissioni, permessi,
garanzie in caso di licenziamento e trasferimento) mentre ve ne sono altri che
spettano a tutte le associazioni sindacali, a prescindere dalla contrattazione
applicata (e sono quelli menzionati poco sopra).
La FNSI e le Associazioni territoriali di stampa, in virtù
di quanto illustrato nel presente parere, oltre ad avere diritto – e questo è
indiscutibile – alle prerogative previste per tutte le Associazioni sindacali a
prescindere dalla contrattazione collettiva applicata, hanno diritto anche alle
particolari prerogative garantite per chi è ammesso alla contrattazione
collettiva.
Avv. Bruno Del Vecchio
Da: http://www.fnsi.it/Esterne/Fvedinews.asp?AKey=14312